lunedì 10 ottobre 2011

Riceviamo e pubblichiamo - Da VAS una risposta al Presidente Cassone

L'Arch. Rodolfo Bosi ha fatto pervenire il seguente messaggio ai membri del Comitato Promotore. 
"Per opportuna conoscenza del Presidente e di tutti i membri e simpatizzanti del Comitato Promotore trasmetto in allegato la lettera-diffida che ho spedito poco fa per posta prioritaria in riferimento alle gravi quanto inaccettabili dichiarazioni rilasciate dall’On. Ugo Cassone nel suo comunicato stampa dello scorso 6 ottobre.


Il Presidente della IX Commissione Commercio si é permesso di dire che la proposta di delibera di iniziativa popolare presenta notevoli elementi di illegittimità rispetto alla normativa vigente”, dando così implicitamente dell’emerito ignorante della materia non solo al Comitato Promotore, ma anche e soprattutto al sottoscritto che ha predisposto il testo tanto della delibera quanto della relazione illustrativa e che quindi non avrebbe capito proprio un bel niente.


Nella lettera-diffida stigmatizzo fortemente un comportamento del genere, spiegando i diversi motivi di censura: ne autorizzo la pubblicazione sul blog del Comitato Promotore, se riterrà opportuno portarne a conoscenza i suoi lettori.


Dott. Arch. Rodolfo Bosi"
Accogliamo l'invito dell'Arch Bosi riportando di seguito il testo integrale della sua lettera-diffida. Gli articoli del Corriere della Sera a cui si fa riferimento nel testo sono qui e qui.
 



Prot. n. 7/11                                       Al Presidente della IX Commissione per il Commercio
                                                              del Comune di Roma
                                                              On. Ugo Cassone

                                                              Ai membri della IX Commissione per il Commercio
                                                              del Comune di Roma

Oggetto – Dichiarazioni rilasciate dal Presidente della IX Commissione Commercio in merito alla proposta di delibera di iniziativa popolare.

In data 6.10.2011 sul sito www.roma.corriere.it è stato pubblicato un articolo a firma di Carlotta De Leo che ha dato notizia della lettera del 3.10.2011 con cui il Comitato Promotore della proposta di delibera di iniziativa popolare ha lamentato il grave ritardo e la conseguente mancata discussione sulla proposta e sulla sua votazione finale in aula di Consiglio ed ha invitato e diffidato  a provvedere immediatamente a questo adempimento.
Benché la lettera-diffida non fosse stata espressamente indirizzata anche al Presidente della IX Commissione Commercio,  l’On. Ugo Cassone ha voluto dare personalmente alla notizia data sul sito www.roma.corriere.it un seguito immediato, nello stesso giorno della sua pubblicazione, attraverso un comunicato stampa che si rimette in allegato per opportuna conoscenza e che la giornalista Carlotta De Leo ha fatto oggetto di un articolo pubblicato ancora sul sito www.roma.corriere.it alle ore 19,37 sempre del 6.10.2011.
Vi si dichiara che si è “pronti per licenziare il primo Piano Regolatore Impianti Pubblicitari della storia di Roma” e che sul PRIP la Commissione da lui presieduta si è riunita già diverse volte su tale tema con i Comitati, gli organi preposti di Roma Capitale e le Aziende del settore”.
Non risulta a questa associazione di essere stata mai invitata a nessuna delle suddette riunioni né che vi abbiano partecipato “Comitati” di alcun tipo, mentre la stessa relazione al PRIP conferma che “le Aziende del settore” sono state consultate addirittura in sede di redazione del PRIP, recependone per giunta alla fine alcune loro istanze.  
Il comunicato stampa prosegue affermando testualmente: “La delibera di iniziativa popolare contro i cartelloni abusivi depositata in Campidoglio nel luglio del 2010 è stata esaminata dagli Uffici il 19 ottobre 2010, quindi, quasi un anno fa. Sulle proposte avanzate all’interno della delibera da parte del comitato promotore, sono comunque stati riscontrati notevoli elementi di illegittimità rispetto alla normativa vigente, sia di carattere statale che regionale; tuttavia, la mozione popolare si è rivelata di ulteriore stimolo per l’approvazione del Piano presentato dall’Amministrazione”.
Al riguardo vanno fatte presenti le seguenti oggettive considerazioni.

1 - L’art. 4 del Regolamento di Partecipazione dei Cittadini (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 101/1994 e s.m.i.) per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare tra l'altro recita: “Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della commissione consiliare, entro i 4 mesi dal deposito del progetto”.
Se la proposta di delibera è stata depositata in Campidoglio il 27 luglio del 20110, come correttamente riportato dall’On. Ugo Cassone, ne deriva che entro il 27 novembre 2010 il Presidente dell’Assemblea Capitolina On. Marco Pomarici avrebbe dovuto sottoporre al voto il progetto di iniziativa popolare, su cui nel rispetto dei tempi prescritti il 19 ottobre 2010 si è pronunciato il Dirigente dell’Ufficio competente.
Ne deriva a maggior ragione che l’On. Ugo Cassone, nel riconoscere che l’esame dell’Ufficio competente è avvenuto un anno fa, non si accorge di stare ammettendo il grave ed inammissibile ritardo con cui la Commissione da lui presieduta deve ancora licenziare la “relazione” di accompagno della proposta di delibera di iniziativa popolare.

2 -  A parziale giustificazione del grave ritardo è stato fatto presente che l’On. Ugo Cassone è stato nominato Presidente della Commissione Commercio in sostituzione dell’On. Massimiliano Parsi, morto prematuramente a 35 anni.
Al riguardo si fa presente che l’On. Parsi è venuto a mancare il 16 febbraio 2011, a distanza quindi di ben 7 mesi dal deposito della delibera di iniziativa popolare, nel corso dei quali la Commissione da lui presieduta non è stata in grado di approvare la dovuta “relazione” di sua competenza.  
Ma la suddetta circostanza non può giustificare a maggior ragione l’ulteriore grave ritardo che l’On. Ugo Cassone ha permesso che si accumulasse, dal momento che in ben 8 mesi della sua presidenza non è stato fatto nessun passo in avanti.

3 – L’esame fatto per tempo dagli Uffici il 19 ottobre 2010 altri non è che la nota prot. n. 75824 con cui il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità dott. Francesco Paciello ha espresso il parere che è di sua competenza e che è stato di sostanziale contrarietà alla proposta di delibera di iniziativa popolare: di questo parere sono stati portati a conoscenza tanto i membri de Comitato Promotore quanto il sottoscritto ben 9 mesi dopo, soltanto in occasione della audizione del 12 luglio 2011 concessa dall’On. Ugo Cassone.
Sulla serie delle argomentazioni che hanno motivato il parere negativo del dott. Francesco Paciello il sottoscritto a nome di VAS ha redatto le sue “controdeduzioni” poi allegate  ad una nota di accompagno trasmessa il 15 luglio 2011: altrettanto ha fatto il Comitato Promotore che il successivo 26 luglio ha trasmesso le sue “considerazioni” sul parere espresso dal Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità.   

4 – Nel comunicato stampa dell’On. Ugo Cassone é riportato che “sulle proposte avanzate all’interno della delibera .. sono comunque stati riscontrati notevoli elementi di illegittimità rispetto alla normativa vigente, sia di carattere statale che regionale”.
La dichiarazione non appare esplicitamente riferita al parere espresso dal dott. Francesco Paciello, che ad ogni modo nella sua nota prot. n. 75824 del 19.10.2010 non parla mai di “notevoli elementi di illegittimità rispetto alla normativa vigente”.
Con riferimento soltanto alla proposta riguardante il 3° comma dell’art. 19 il dott. Francesco Paciello sostiene che “l’abrogazione proposta è in contrasto con quanto previsto dalla L. 132/59, dalla L. 488/86 e dall’art. 23 del Codice della Strada”: si fa presente al riguardo che nelle controdeduzioni che ho trasmesso riguardo anche a questa affermazione, fatta peraltro senza nessuna dimostrazione, ritengo di avere dimostrato che non c’è contrasto  o che è comunque solo apparente.
Ne deriva che la dichiarazione riportata nel comunicato stampa deve essere intesa come un preciso “giudizio” dell’On. Ugo Cassone, che è del tutto inammissibile oltre che inaccettabile perché è stato dato anzitempo a livello personale e per giunta come “sentenza” inappellabile senza alcuna dimostrazione in qualità di Presidente della Commissione Commercio, che in tal modo viene ad influenzare il voto dei membri della Commissione quando saranno chiamati ad approvare la “relazione” di accompagno relativa alla proposta di delibera di iniziativa popolare.      

5 – Il “giudizio-sentenza” del’On. Ugo Cassone non tiene peraltro conto dei pareri di competenza dei 19 Municipi, 5 dei quali non si sono pronunciati, mentre i rimanenti 14 hanno si sono espressi in modo favorevole, senza rilevare i “notevoli elementi di illegittimità rispetto alla normativa vigente” che riscontra solo ora il Presidente della IX Commissione Commercio.

6 - Nel comunicato stampa dell’On. Ugo Cassone é inoltre riportato anche che “la mozione popolare si è rivelata di ulteriore stimolo per l’approvazione del Piano presentato dall’Amministrazione”, con un chiaro riferimento al PRIP di cui viene fatto sapere che l’approvazione del Piano Regolatore, presentato dalla Giunta e passato al vaglio dei Municipi, è dunque prevista in Commissione tra fine ottobre e novembre”.
Dal combinato delle due dichiarazioni si evince chiaramente che la proposta di delibera di iniziativa popolare, benché depositata il 27 luglio 2010, cioè addirittura 7 mesi prima della adozione del PRIP da parte della Giunta Comunale (avvenuta il 1 febbraio 2011), verrebbe al momento affossata se non altro per tutto il tempo necessario alla Commissione Commercio per licenziare in aula di Consiglio il PRIP.    
A tal riguardo si mette in grande evidenza che la finalità principale della delibera di iniziativa popolare è dichiarata nella relazione illustrativa (predisposta peraltro dal sottoscritto al pari del testo della stessa delibera) nel cui periodo finale è testualmente riportato: ”Tale intervento si rende necessario anche e soprattutto per ristabilire i criteri ed i limiti che dovrà rispettare il Piano Regolatore da redigere ed approvare secondo quanto previsto dalla delibera stessa, opportunamente depurata“.
Ne deriva che una eventuale decisione di subordinare comunque il licenziamento della delibera di iniziativa popolare al licenziamento del PRIP sarebbe inammissibile, perché presenterebbe in termini sia di metodo che di merito “notevoli elementi di illegittimità rispetto alla normativa vigente”.
In termini di metodo, oltre che ad aggravare il ritardo dei tempi, in ancor maggiore violazione dei 4 mesi prescritti dall’art. 4 del Regolamento comunale di Partecipazione dei Cittadini, si verrebbe a violare anche la priorità acquisita in ordine di tempo dalla proposta di delibera di iniziativa popolare, con il deposito avvenuto ben 14 mesi fa.
In termini di merito, l’eventuale posticipazione della approvazione della delibera ai tempi di approvazione del PRIP verrebbe di fatto ad esautorarla, svuotandola dei suoi principali contenuti, perché non avrebbe più a posteriori il diritto ed il conseguente potere di “ristabilire i criteri ed i limiti che dovrà rispettare” un Piano Regolatore già approvato in forza del vigente Regolamento di Pubblicità.

7 – La “relazione” di accompagno alla proposta di delibera di iniziativa popolare, che la IX Commissione Commercio è tenuta prima o poi ad approvare, costituisce ad ogni modo un “provvedimento” amministrativo che ai sensi del 1° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990 deve essere sempre e comunque “motivato: lo stesso comma precisa che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Le “risultanze dell’istruttoria” debbono scaturire da tutta la documentazione prodotta e non certo dalle sole dichiarazioni fatte attraverso un comunicato stampa dal Presidente della Commissione Commercio, il quale  ha comunque il pieno diritto (anche senza la carica che ricopre, come consigliere comunale membro della Commissione) di esporre e far mettere agli atti la sua personale opinione, che andrà però valutata al pari di altre eventuali opinioni degli altri membri della medesima Commissione, ma tenendo conto soprattutto quanto meno dei seguenti atti:
-       testo depositato della delibera di iniziativa popolare;
-       relazione illustrativa;
-       pareri espressi dai Consigli Municipali;
-       parere espresso dal dott. Francesco Paciello con nota prot. n. 75824 del 19.10.2010;
-       controdeduzioni al suddetto parere trasmesse da VAS con nota del 15.7.2011;
-       considerazioni al suddetto parere trasmesse dal Comitato Promotore il 27.7.2011;
-       documenti consegnati agli atti in occasione della audizione del 12.7.2011.      
In quella che sarà la “relazione” di accompagno, che alla fine verrà approvata dalla IX Commissione Commercio, dovranno essere indicate le ragioni giuridiche (e non certo politiche) che avranno determinato la decisione in un senso anziché nell’altro.  
Appare di tutta evidenza che eventuali ragioni considerate strumentalmente come “giuridiche”, quando magari oggettivamente non lo siano, potrebbero essere facilmente censurate, impugnandone al TAR del Lazio tutti i vizi di legittimità: c’è la stessa possibilità di valido ricorso al TAR del Lazio per una “relazione” che congedi il PRIP prima ancora della proposta di delibera di iniziativa popolare a cui è dichiaratamente subordinata la sua approvazione.

In conclusione si invita e si diffida la IX Commissione Commercio ad approvare il più sollecitamente possibile la dovuta “relazione” di accompagno alla proposta di delibera di iniziativa popolare, prima di esaminare ed esprimere la pronuncia di propria competenza anche sul PRIP, tenendo nella dovuta considerazione tutti gli atti prodotti, fra cui anche le considerazioni trasmesse da VAS.

Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”: si ribadisce pertanto la piena disponibilità ad un confronto per fornire anche tutti gli eventuali ulteriori chiarimenti in particolare sulle controdeduzioni che fossero ritenuti necessari tanto dal Presidente quanto dai membri della Commissione.

Si chiede ad ogni modo di essere informato sulla data e sull’ora in cui si terranno le prossime sedute pubbliche della IX Commissione Commercio sulla proposta di delibera di iniziativa popolare, per consentirmi di potervi comunque assistere.   

Distinti saluti.

                                                                                              Dott. Arch. Rodolfo Bosi
 
Roma, 10 ottobre2011

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