Torniamo sull’argomento bike sharing ed impianti pubblicitari e spieghiamo il titolo del nostro articolo.
In primo luogo esistono rilevanti motivi di illegittimità della delibera che elenchiamo:
1- Prima magagna: illegittimità della deroga al PRIP per la tipologia degli impianti
Sgombriamo il campo da ogni dubbio: si va in deroga al PRIP, carta canta e le chiacchiere stanno a zero.
Infatti, i commi 1 e 1 bis dell’Art.6 del regolamento affissioni (Delibera 37/2009) testualmente recitano:
- comma 1 “La superficie espositiva complessiva massima dei mezzi pubblicitari, (...omissis...) è determinata dall’applicazione dei criteri stabiliti dall’art. 20 per la redazione del Piano Regolatore degli impianti e dei mezzi pubblicitari.” Il PRIP di recente adottato fa riferimento a detti criteri nello stabilire la superficie massima e stabilisce pure che nel centro storico possono solo esserci impianti di pubblica utilità, arredi urbani e impianti per comunicazioni istituzionali.
- comma 1 bis ”In deroga ai limiti di cui al presente articolo, è autorizzata l’esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa, collocati nell’ambito della Città Storica, come definita in sede di pianificazione del territorio”.
Ed è ciò che riporta, pari pari, la delibera 284/2011, facendo espresso riferimento alla deroga; se l’intento era diverso, ovvero far rientrare la superficie di affissione nel computo del PRIP, la stessa delibera avrebbe dovuto specificare che appunto detta superficie era esclusa dalla deroga e rientrava nel PRIP.
E’ evidente, invece, che questi nuovi impianti (mq 1500) non rientrano nel computo del PRIP e non possono che aggiungersi al totale della superficie espositiva indicato dal medesimo Piano, con tutte le conseguenze e gli impatti sul territorio immaginabili.
Non basta: in ogni caso, la tipologia degli impianti prevista dalla delibera 284/2011 non è ammessa dal PRIP in adozione ed è anzi espressamente vietata; come ha fatto notare l’Arch.Bosi nel suo pregevole intervento: “In base alle schede tecniche allegate allo schema normativo del PRIP saranno ammessi impianti del formato di mt. 1,20 x 1,80 soltanto dei seguenti 3 tipi:
-3A (cartello);
-3B (cassonetto,plancia,vetrina);
-4a (tabelle).
Ma tutti e 3 i suddetti tipi, oltre a non essere equiparabili a "pannelli", non sono ammessi nel centro storico che il PRIP destina a sottozona B1 e che è stato dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e che è comunque soggetto a vincolo paesaggistico con divieto di affissione pubblicitaria, eccezion fatta per quella di tipo istituzionale”.
Ergo, la delibera deroga sia alla quantità sia al tipo di impianti.
Ma la deroga prevista dal comma 1bis riguarda solo le quantità, ovvero la superficie espositiva, non i tipi di impianti; ne consegue che se la deroga sulla superficie espositiva è valida, anche se del tutto inopportuna, risulta invece illegittima - perché affatto prevista dal regolamento - quella sul tipo di impianto.
2 –Seconda magagna: illegittimità dei nuovi impianti
Il testo integrale dell’art.1 bis nella parte che qui interessa recita: ”In deroga ai limiti di cui al presente articolo, è autorizzata l’esposizione pubblicitaria su manufatti costituenti elementi di arredo urbano, funzionali a servizi di mobilità alternativa”.
Spiegazione: la pubblicità si può fare solo sulle colonnine del bike sharing, sulle pensiline, sulle rastrelliere delle biciclette, sui cartelli o paline che indicano la collocazione del servizio e le istruzioni e su tutti gli altri elementi di arredo urbano funzionali, cioè direttamente connessi strumentalmente al servizio di bike sharing e inerenti le postazioni dello stesso.
E’ chiarissimo ed inequivocabile, tant’è che nella detta norma non esiste e non è previsto alcun riferimento ad elementi di arredo od impianti collocati in maniera disgiunta e distaccata dalle postazioni di bike sharing.
Ma nel testo della delibera 284/2011 è affermato: "Con il termine “funzionali” si intendono anche quegli impianti pubblicitari collocati disgiuntamente dalle postazioni, il cui posizionamento è di fatto funzionale al servizio di Bike Sharing in quanto garantisce il raggiungimento di una superficie pubblicitaria totale ritenuta congrua come corrispettivo per l’erogazione del servizio; Per tale ragione, gli impianti pubblicitari localizzati disgiuntamente dalle postazioni recheranno uno spazio dedicato al riconoscimento dell’impianto come facente parte del servizio di Bike Sharing; tale soglia, è stabilita in complessivi 1.500 mq, ecc. ecc.”
Il regolamento attribuisce chiaramente al termine funzionale il significato di inerente e direttamente collegato strumentalmente al bike sharing ed alla sua postazione, ovvero la colonnina, la rastrelliera, ecc. ecc, mentre la delibera ne stravolge il significato senza alcun riscontro nel testo del regolamento, facendo divenire l’impianto collocato disgiuntamente dalla postazione “funzionale” perché serve al raggiungimento della soglia di mq 1500 necessari per la sostenibilità economica delle bike sharing per il privato che gestirà il servizio.
Insomma la funzionalità viene illegittimamente interpretata come strumentalità economica, non pratica e materiale, e non collegata spazialmente alla postazione.
E` un escamotage, un artificio verbale, una trovata da azzeccagarbugli per aggirare il regolamento e poter collocare ben 700 nuovi impianti sul territorio, in deroga al PRIP e ad ogni altra normativa.
Ed è una “interpretazione” del tutto illegittima delle disposizioni vigenti, tale da invalidare la delibera.
3 – Terza magagna: illegittimità ed incongruità del valore della contropartita economica
I 1500 mq di impianti costituiscono la contropartita del valore dell’investimento per rilanciare il bike sharing pari ad € 2.100.00 secondo le stime del Comune dichiarate nella delibera 284/2011; questa somma occorre per finanziare la realizzazione delle 70 postazioni, per le nuove bici e per gestire il servizio ed è quella che il vincitore del bando dovrà spendere; in cambio viene concesso l’uso dei 1500 mq di impianti per 12 anni, durata prevista dell’appalto ed indicata in delibera.
Basta dividere la somma di 2.100.00 per 12 anni e si otterrà il valore annuo dei 1500 mq concessi dal Comune: in sostanza al vincitore del bando i 1500 mq di impianti costeranno € 175.000, ovvero €116 all’anno a metro quadro.
Orbene il canone oggi vigente secondo le tariffe comunali per il tipo di impianto previsto dal bando (120X180 con illuminazione) è di circa €130 al mq!!!
Conclusione: il Comune sta mettendo a bando 1500 mq di esposizione pubblicitaria ad un prezzo inferiore al canone vigente ed alle sue stesse tariffe!!!
4 – Quarta magagna: illegittimità della durata dell’autorizzazione alle affissioni
Il rilievo di questo punto è frutto del lavoro dell’Arch. Bosi, al quale va il merito di aver individuato il problema e di averlo segnalato nei suoi interventi; lo ringraziamo ed utilizziamo le sue precisissime deduzioni per argomentare quanto segue.
Il testo del contratto allegato alla delibera 284/2011 prevede la durata dell’appalto per il bike sharing all’impresa vincitrice del bando in 12 anni. L’autorizzazione ad utilizzare gli impianti segue ovviamente tale durata temporale, nel senso che l’impresa selezionata dalla gara pubblica avrà l’autorizzazione alla esposizione pubblicitaria per questo stesso periodo.
Orbene, ciò è in contrasto con l’art.10 del regolamento delle affissioni vigente (delibera 37/2009), giacché questo prevede, senza possibilità di deroga, la durata dell’autorizzazione in cinque anni rinnovabile per una sola volta in altri cinque, per un totale di dieci.
E’ in sostanza la terza deroga, illegittima, al regolamento e al PRIP.
In secondo luogo esistono diversi motivi di inopportunità e forti perplessità riguardo al modo con il quale è stata progettata, anche dal punto di vista amministrativo, quella che noi comunque consideriamo una lodevolissima iniziativa.
1- A parere del nostro Comitato, i circa 700 nuovi impianti - al di là della legittimità del delibera con la quale ne è stata decisa la messa in opera - comportano un impatto non indifferente sul paesaggio e l’ambiente cittadino, tenendo conto che molto probabilmente la maggior parte di questi verrà collocata nell’ambito del centro storico.
Rispetto a quanto indicato nel nostro precedente articolo, dobbiamo in parte rettificare quanto affermato in relazione al piano di collocazione degli impianti.
Infatti, la delibera 284/2011 non esplicita alcun piano di collocazione degli impianti, limitandosi a rimandare al contratto con l’Agenzia della Mobilità, laddove si legge :”La localizzazione ed il tipo di impianto luminoso dovrà essere validata dal Dipartimento Attività Produttive, Sportello Unico Affissioni e Pubblicità, dalla Sovrintendenza, dalla Polizia Municipale, dal Municipio competente, e dall’Ufficio Citta` Storica”.
Appare, quindi, evidente come il piano di localizzazione degli impianti, non sarà redatto dall’amministrazione ma dall’impresa che vincerà il bando e che il Comune e gli altri enti si limiteranno a “validarlo”.
A noi sembra del tutto inopportuno che in un contesto così delicato, in una situazione del settore così compromessa, e con il PRIP in adozione!!!, la redazione del piano di localizzazione di ben 700 impianti venga lasciata alle determinazioni dell’impresa, salvo il mero controllo a valle dell’amministrazione comunale.
Inoltre, perché non utilizzare parte degli impianti comunali già presenti sul territorio invece di installarne di nuovi?
Perché, almeno, non far rientrare i 1500 mq di nuovi impianti nella quota complessiva prevista dal PRIP evitando deroghe che si connotano come una “regalia” alle imprese del settore?
2- La delibera 284/2011 rimane assai vaga anche sui criteri di selezione delle imprese che potranno partecipare al bando.
Vale notare che il bando dovrà essere redatto dall’Agenzia per
la Mobilità che è sicuramente competente in tema di bike sharing
ma non lo è affatto in materia di affissioni.Inoltre, proprio in considerazione della disastrata situazione del settore pubblicitario a Roma, era assolutamente necessario indicare chiaramente, fin dal testo della delibera, i requisiti di partecipazione alla gara, i criteri di selezione, l’esclusione del subappalto, ecc. ecc.
Ad esempio, un accreditamento tendente a poter valutare l’esperienza, i risultati, la competenza, la correttezza delle imprese (assenza di sanzioni), in maniera da disporre di filtri di selezione fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Il timore è che l’assoluta vaghezza ed insufficienza di indicazioni della delibera de qua, consenta a qualcuno dei numerosi operatori del settore che non si sono fatti scrupolo di compiere veri e propri atti di saccheggio del territorio cittadino, di partecipare alla gara ed essere premiato economicamente dall’iniziativa comunale.
E’ un rischio concreto, reale, e del quale l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto.
3- Abbiamo già segnalato come il valore della contropartita economica sia ridicolmente basso tale che il costo annuo che l’impresa sosterrà per ogni mq di affissione è addirittura inferiore al canone ed alle tariffe comunali.
I 1500 mq di affissioni potevano ben valere non 70 postazioni di bike sharing ma almeno il doppio.
Infatti la resa media alle imprese è di circa € 1.500 mq/anno per il tipo di impianto previsto dalla delibera, ovvero più di dieci volte il costo (circa 116 € mq/anno)!!
Il valore dell’affare bike sharing, quindi, supera i 20 milioni di Euro, ma la delibera della giunta “svende” il patrimonio pubblico valutandolo una decima parte di quella somma: non vengono rispettati i criteri di buona gestione ed amministrazione della cosa pubblica, anzi si rischia di produrre un danno alla collettività.
Quante biciclette in più potrebbero andare in giro se solo il Comune non fosse succube degli interessi di categoria...
In conclusione.
Abbiamo chiesto un incontro all’Assessore Visconti, promotore di questa iniziativa della quale, non smetteremo di sottolinearlo, ne condividiamo senza riserve le finalità.
Se ci riceverà, gli sottoporremo la necessità di modificare ed integrare la delibera 284/2011 con alcune disposizione che riteniamo assolutamente indispensabili per la buona riuscita del progetto, ovvero:
- utilizzare gli impianti di proprietà comunale già presenti sul territorio, senza prevedere la collocazione di nuovi, oppure far rientrare nella quota di superficie già prevista dal PRIP i 1500 mq di nuovi impianti, evitando deroghe;
- predisporre il piano di localizzazione, prima della pubblicazione bando, a cura degli uffici competenti e sottoporre il progetto con il previsto procedimento di partecipazione a cittadini e comitati;
- rivedere la valutazione della contropartita economica e quindi il numero di postazioni, di bici, ecc. ecc.
- inserire e stabilire stringenti requisiti di partecipazione alla gara nonché di criteri di selezione delle imprese;
- disporre che la redazione del bando venga realizzata unitamente al Dipartimento Affissioni.
Speriamo che almeno stavolta l’amministrazione comunale ci dia ascolto e voglia seriamente collaborare con i cittadini.
Se ciò non avverrà, avremo ben poche alternative rispetto all’azione giudiziaria.
Aggiornamento: la nostra analisi è stata ripresa anche da Repubblica. Speriamo che questo aiuti l'amministrazione comunale ad aprirsi alla discussione per non perdere quest'ennesima possibilità di fornire la città di Roma di un adeguato servizio di bike-sharing.